Premessa
Le presenti condizioni generali di contratto (i "Termini") disciplinano l'accesso e l'uso del servizio Rondine, erogato da Marco Masut, titolare dell'omonima ditta individuale, in favore di imprese e professionisti titolari di partita IVA.
I Termini sono redatti in lingua italiana, sono retti dalla legge italiana e si applicano esclusivamente a rapporti tra professionisti. L'accesso al Servizio non è in alcun caso offerto a consumatori, con le conseguenze indicate all'articolo 3.
Il Servizio si trova in Fase Pilota, circostanza dichiarata pubblicamente sul sito e nell'applicazione, che incide su alcune clausole dei presenti Termini, in particolare sui livelli di servizio (articolo 18) e sulle modifiche contrattuali (articolo 23).
I presenti Termini vanno letti insieme all'Informativa Privacy per utenti e clienti e all'informativa resa ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 ai soggetti i cui dati sono raccolti da fonti pubbliche. Tali documenti restano distinti dai presenti Termini e li integrano limitatamente al trattamento dei dati personali. Alla data dei presenti Termini entrambi sono pubblicati nella versione 1.0 del 19 settembre 2026 e adottano le medesime definizioni qui utilizzate.
L'attenzione del Cliente è richiamata in modo particolare sull'articolo 29, che elenca le clausole soggette ad approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., e che dichiara apertamente quale sia, alla data del presente documento, lo stato di implementazione del meccanismo di raccolta di tale approvazione e quali conseguenze giuridiche ne derivino.
1. Definizioni
Ai fini dei presenti Termini, i termini che seguono, quando scritti con lettera maiuscola, hanno il significato di seguito indicato, salvo che il contesto richieda diversamente.
1.1 "Fornitore": Marco Masut, imprenditore individuale, con sede in Largo di Porta Cadore 5, 31029 Vittorio Veneto (TV), Italia, partita IVA 05486240269, titolare del marchio e del prodotto Rondine.
1.2 "Cliente": il soggetto, persona fisica o giuridica, titolare di partita IVA, che accede al Servizio nell'esercizio della propria attività di impresa, arte o professione, direttamente o tramite propri dipendenti, collaboratori o incaricati.
1.3 "Parti": il Fornitore e il Cliente, congiuntamente.
1.4 "Servizio" o "Rondine": l'agente software di scouting per l'export erogato in modalità software as a service, accessibile tramite il sito rondine-ai.com e l'applicazione app.rondine-ai.com, descritto all'articolo 4.
1.5 "Account": il profilo di accesso creato dal Cliente per utilizzare il Servizio, associato a un indirizzo email, a una password e al secondo fattore di autenticazione di cui all'articolo 6.
1.6 "Ricerca": l'attività di scouting eseguita dal Servizio su indicazione del Cliente, che produce un elenco di Aziende Target.
1.7 "Azienda Target" o "Lead": l'impresa estera individuata dal Servizio come potenziale acquirente, con la relativa scheda informativa, il punteggio di fit e, quando disponibili, i dati di contatto pubblici. L'Informativa Privacy indica la medesima nozione come "Buyer".
1.8 "Referente": la persona fisica il cui nome, ruolo o indirizzo email compare, quando pubblico, nella scheda di un'Azienda Target.
1.9 "Sblocco" o "Sblocco Contatto": l'operazione a pagamento con cui il Cliente ottiene la visualizzazione permanente dei dati di contatto pubblici già raccolti dal Fornitore per una specifica Azienda Target, secondo l'articolo 7 e con il limite di cui al comma 7.4, lettera f).
1.10 "Saldo" o "Credito": l'importo in euro versato anticipatamente dal Cliente e disponibile per l'acquisto di Sblocchi.
1.11 "Archivio": la base dati del Fornitore che contiene le schede delle Aziende Target, i dati dei Referenti, gli esiti delle verifiche di deliverability degli indirizzi email e le conoscenze normative per settore e mercato, mantenuta su base globale e deduplicata per dominio aziendale e non dedicata in esclusiva ad alcun Cliente.
1.12 "Bozza di Outreach": il testo di posta elettronica generato dal Servizio mediante intelligenza artificiale, destinato a essere rivisto e inviato manualmente dal Cliente con mezzi propri, come descritto all'articolo 15.
1.13 "Segnale d'Import": l'indicatore desunto dalle bolle di carico doganali pubbliche relative alle importazioni marittime in ingresso negli Stati Uniti, con i limiti dichiarati all'articolo 16.
1.14 "Sistema AI": il sistema di intelligenza artificiale integrato nel Servizio, descritto all'articolo 15.
1.15 "Dati del Cliente": i dati e i contenuti riferibili all'Account, tra cui il profilo aziendale, la cronologia delle Ricerche, i giudizi espressi sui Lead, le note, i motivi di esclusione, le bozze modificate e il registro dei movimenti di Credito.
1.16 "Fase Pilota": l'attuale fase di commercializzazione del Servizio, nella quale prezzi, limiti tecnici e livelli di servizio possono essere modificati con maggiore frequenza rispetto a un prodotto maturo, sempre nel rispetto delle garanzie di cui all'articolo 23.
1.17 "Enterprise": l'accordo commerciale su misura, negoziato individualmente tra le Parti tramite scambio di comunicazioni, alternativo o integrativo rispetto alle condizioni standard dei presenti Termini.
1.18 "Contatto": i dati di contatto pubblici di un'Azienda Target resi disponibili al Cliente con lo Sblocco, cioè l'indirizzo email aziendale con il relativo stato di verifica e, quando pubblicamente disponibili, il nome e il ruolo del Referente.
1.19 "Valutazione di Bilanciamento": la valutazione scritta con cui il Fornitore verifica la sussistenza del legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. f), del Regolamento (UE) 2016/679, redatta per ciascuna fonte di raccolta e descritta nell'informativa resa ai sensi dell'art. 14 del medesimo Regolamento.
2. Il Fornitore e le informazioni obbligatorie
2.1 Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, il Fornitore rende disponibili in modo permanente, facile e diretto le seguenti informazioni.
| Informazione | Dato |
|---|---|
| Denominazione | Marco Masut, ditta individuale |
| Marchio e prodotto | Rondine |
| Sede | Largo di Porta Cadore 5, 31029 Vittorio Veneto (TV), Italia |
| Partita IVA | 05486240269 |
| Iscrizione al Registro delle Imprese e numero REA | [DA CONFERMARE: numero di iscrizione al Registro delle Imprese e numero REA, richiesti dall'art. 7, comma 1, lettera d), del d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, da acquisire e pubblicare prima della pubblicazione dei tre documenti] |
| Codice fiscale, se diverso dalla partita IVA | [DA CONFERMARE: codice fiscale del Fornitore; l'informazione non è richiesta dall'art. 7 del d.lgs. 70/2003 in presenza della partita IVA già indicata, ed è pubblicata per sola completezza informativa] |
| Posta elettronica certificata | [email protected] |
| Email per questioni contrattuali, commerciali ed Enterprise | [email protected] |
| Email per questioni relative alla protezione dei dati personali | [email protected] |
| Sito istituzionale | rondine-ai.com |
| Applicazione | app.rondine-ai.com |
2.2 Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h), del d.lgs. 70/2003, il Fornitore indica in modo chiaro e non ambiguo i prezzi e le tariffe del Servizio, precisando se comprensivi di imposte. Tali informazioni sono contenute nell'articolo 7 dei presenti Termini, sono pubblicate nella sezione prezzi del sito e sono mostrate nell'interfaccia del Servizio prima di ogni addebito. [DA CONFERMARE: se gli importi indicati all'articolo 7 debbano intendersi comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto o al netto della stessa, con conseguente allineamento della sezione prezzi del sito e dell'interfaccia di conferma dell'addebito]
2.3 L'attività del Fornitore non è soggetta a un regime autorizzatorio specifico e non costituisce esercizio di professione regolamentata. Non trova quindi applicazione l'obbligo di indicare estremi autorizzativi o l'ordine professionale di appartenenza.
2.4 Il Fornitore non aderisce, alla data del presente documento, ad alcun codice di condotta di settore ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera d), del d.lgs. 70/2003.
2.5 Resta fermo, quale adempimento di trasparenza distinto dai presenti Termini e privo di effetti sul rapporto con il Cliente, l'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, che riguarda le imprese, qualora il Fornitore percepisca da pubbliche amministrazioni e soggetti equiparati, in un anno solare, sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti o vantaggi economici di importo complessivo pari o superiore a 10.000 euro. [DA CONFERMARE: sussistenza di erogazioni pubbliche rilevanti nell'anno di riferimento]
3. Ambito soggettivo: contratto esclusivamente tra imprese
3.1 L'accesso al Servizio è riservato esclusivamente a soggetti titolari di partita IVA che agiscono nell'esercizio della propria attività di impresa, arte o professione. Il Servizio non è destinato, in nessuna sua configurazione, a consumatori ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo).
3.2 Con la creazione dell'Account, e nuovamente a ogni ricarica del Saldo, il Cliente dichiara e garantisce di agire nell'esercizio della propria attività professionale o imprenditoriale e non come consumatore, e di essere titolare di una partita IVA valida, italiana o dello Stato estero di stabilimento. Tale dichiarazione è condizione di accesso al Servizio. Una dichiarazione non veritiera su questo punto costituisce grave inadempimento ai fini dell'articolo 22 e obbliga il Cliente al risarcimento del danno.
3.3 Per effetto di quanto precede non si applicano al presente rapporto:
a) le disposizioni del Codice del Consumo, incluse quelle sui contratti a distanza e sul diritto di recesso entro quattordici giorni di cui agli artt. 52 e seguenti del medesimo Codice;
b) la disciplina in materia di risoluzione delle controversie online di cui al Regolamento (UE) n. 524/2013 e la relativa piattaforma, riservate ai rapporti con i consumatori;
c) ogni altra disciplina di protezione riservata ai consumatori.
3.4 Il rapporto resta soggetto alla disciplina generale del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, alla disciplina delle condizioni generali di contratto di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., richiamata all'articolo 29, e alla disciplina dei rapporti tra imprese, incluso l'art. 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192 in materia di abuso di dipendenza economica.
3.5 Se il Cliente utilizza il Servizio tramite propri dipendenti, collaboratori o incaricati, risponde del rispetto dei presenti Termini da parte di questi ultimi come di fatto proprio.
3.6 Se il Fornitore accerta, anche dopo la sottoscrizione, che il Cliente non possiede i requisiti di cui al presente articolo, può sospendere l'accesso o risolvere il contratto con effetto immediato ai sensi dell'articolo 22, fermo il diritto al risarcimento del danno.
4. Oggetto del contratto e descrizione del Servizio
4.1 Il Fornitore mette a disposizione del Cliente uno strumento software che, sulla base delle indicazioni fornite dal Cliente su cosa vende e in quali mercati intende vendere, individua imprese estere potenzialmente acquirenti (importatori, distributori, catene retail, negozi indipendenti, distributori del canale horeca, agenti, rivenditori online) e restituisce, per ciascuna Azienda Target e nei limiti della disponibilità effettiva del dato:
a) un punteggio di fit da 0 a 100, motivato per iscritto, calcolato su cinque fattori ponderati: categoria merceologica (peso 30), canale di vendita (peso 20), Segnale d'Import (peso 20), fascia dimensionale (peso 15), geografia (peso 15);
b) un suggerimento di canale d'ingresso nel mercato, con la relativa motivazione;
c) i requisiti normativi del mercato di destinazione, ciascuno accompagnato dalla fonte citata; in assenza di fonte verificabile il requisito è segnalato con lo stato "da verificare" e non costituisce mai un'affermazione di conformità;
d) lo scarto tra le certificazioni richieste dal mercato di destinazione e quelle dichiarate come possedute dal Cliente;
e) per il solo mercato statunitense, il Segnale d'Import di cui all'articolo 16;
f) un indirizzo email di contatto aziendale, con l'indicazione del relativo stato di verifica di deliverability (valido, catch-all, non valido, sconosciuto);
g) una Bozza di Outreach generata dal Sistema AI, destinata a essere rivista e inviata manualmente dal Cliente;
h) un'esportazione in formato CSV che riporta, per ciascun dato, la fonte, la data di raccolta e la base giuridica applicata.
4.2 Il Servizio non invia alcuna comunicazione alle Aziende Target o ai Referenti individuati. Si tratta di un vincolo architetturale del Servizio e non di un mero impegno commerciale: nessuna funzione del Servizio è predisposta per inviare messaggi a un indirizzo email presente nell'Archivio. Le uniche comunicazioni email generate dal Servizio sono dirette ai titolari di un Account e riguardano la verifica dell'indirizzo email, il codice monouso di accesso, il recupero della password, l'esito della Ricerca e le comunicazioni di servizio.
4.3 Il Servizio costituisce uno strumento di supporto alla decisione commerciale del Cliente. Non sostituisce una valutazione commerciale, legale, fiscale o normativa autonoma sui mercati esteri e non garantisce vendite, risposte da parte delle Aziende Target o altro risultato commerciale. Punteggi, classificazioni ed elaborazioni hanno natura probabilistica, secondo quanto precisato agli articoli 15, 16 e 17.
4.4 Il Fornitore descrive il Servizio come effettivamente implementato e si impegna a non promuovere né vendere funzionalità non disponibili alla data di sottoscrizione. In particolare, alla data del presente documento il Servizio non dispone di:
a) una funzione di cancellazione autonoma dell'Account dall'interfaccia, né di esportazione integrale dei propri dati diversa dall'esportazione CSV di cui al comma 4.1, lettera h); la cancellazione va richiesta per iscritto e comporta la cancellazione a cascata di profilo, Ricerche, Lead associati, attività e note. I dati contabili e fiscali relativi ai movimenti di Credito e agli Sblocchi, in quanto documentati dalle fatture emesse e dalle scritture contabili, sono conservati al di fuori dell'operatività dell'Account per il periodo previsto dalla normativa applicabile, in particolare dall'art. 2220 c.c. e dall'art. 22 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e non sono utilizzati per finalità diverse da quelle contabili, fiscali e di difesa in giudizio;
b) un registro dei consensi;
c) un responsabile della protezione dei dati (DPO) nominato;
d) certificazioni di sicurezza o di qualità di terza parte, quali ISO 27001 o SOC 2;
e) una funzione di opposizione self-service per i Referenti, che devono rivolgersi all'indirizzo [email protected];
f) un livello di servizio garantito, secondo quanto precisato all'articolo 18;
g) il passaggio di conferma dedicato all'approvazione specifica delle clausole di cui al comma 29.2, secondo quanto dichiarato al comma 29.4.
5. Conclusione del contratto, informazioni precontrattuali e prova dell'accettazione
5.1 Il contratto si perfeziona, ai sensi dell'art. 1326 c.c., nel momento in cui il Fornitore ha conoscenza dell'accettazione dei presenti Termini da parte del Cliente, che si manifesta con il completamento della procedura di registrazione dell'Account. L'efficacia delle clausole elencate al comma 29.2 resta subordinata alla loro approvazione specifica secondo l'articolo 29.
5.2 Informazioni dovute prima dell'inoltro dell'ordine. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. 70/2003, il Fornitore rende le seguenti informazioni nei punti del presente documento di seguito indicati.
| Informazione richiesta dall'art. 12, comma 1, d.lgs. 70/2003 | Dove è resa |
|---|---|
| a) fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto | Commi 5.1 e 5.3 |
| b) modo in cui il contratto concluso è archiviato e relative modalità di accesso | Comma 5.5 |
| c) mezzi tecnici per individuare e correggere errori di inserimento dei dati prima dell'inoltro dell'ordine | Comma 5.3, lettera a) |
| d) codici di condotta cui il Fornitore aderisce | Comma 2.4, che ne dichiara l'assenza |
| e) lingue a disposizione per concludere il contratto | Comma 5.4 |
| f) strumenti di composizione delle controversie | Comma 5.6 |
5.3 Inoltro dell'ordine. Per l'accesso in autonomia tramite l'interfaccia web, il flusso di sottoscrizione costituisce ordine inoltrato per via telematica e trovano applicazione gli artt. 12 e 13 del d.lgs. 70/2003. In particolare:
a) prima dell'inoltro di ogni ordine di ricarica, il Cliente visualizza un riepilogo chiaro dell'importo, delle condizioni applicabili, del metodo di pagamento e dei dati di fatturazione, e può correggerli o annullare l'operazione prima della conferma del pagamento, tramite l'interfaccia di pagamento messa a disposizione dal fornitore terzo di elaborazione pagamenti;
b) il Fornitore invia, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, una ricevuta dell'ordine che riepiloga le condizioni generali e particolari applicate, il prezzo e il mezzo di pagamento utilizzato, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del d.lgs. 70/2003;
c) ordine e ricevuta si considerano pervenuti quando la parte destinataria ha la possibilità di accedervi, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del d.lgs. 70/2003.
5.4 Il contratto è concluso in lingua italiana, unica lingua a disposizione per la conclusione del contratto.
5.5 Archiviazione del contratto e prova dell'accettazione. Il Fornitore conserva, per ciascun Cliente, la versione esatta dei Termini accettata, e ne rilascia copia su richiesta scritta all'indirizzo [email protected]. La prova dell'approvazione specifica delle clausole di cui al comma 29.2 è costituita secondo il meccanismo descritto all'articolo 29, che alla data del presente documento non è operativo per la parte di cui al comma 29.4, lettere b) e c): fino a quel momento il Fornitore conserva e rilascia unicamente quanto effettivamente registrato, e non deduce dalla registrazione disponibile alcuna presunzione di approvazione specifica. [DA CONFERMARE: modalità tecnica con cui il Servizio registra e conserva la versione accettata dei Termini, la relativa impronta digitale e la data dell'accettazione; alla data del presente documento il Servizio non dispone di un registro dei consensi, secondo quanto dichiarato al comma 4.4, lettera b)] [DA CONFERMARE: eventuale messa a disposizione dello storico delle versioni accettate direttamente nell'area riservata dell'Account, funzione non presente alla data del presente documento]
5.6 Strumenti di composizione delle controversie. Non essendo il Cliente un consumatore, non è disponibile alcuna procedura di risoluzione alternativa riservata ai consumatori. Il Fornitore non aderisce ad alcun organismo di mediazione o arbitrato convenzionale. Le controversie sono trattate, nell'ordine, mediante reclamo scritto ai sensi dell'articolo 20, tentativo di composizione bonaria tra le Parti e, in difetto, ricorso all'autorità giudiziaria individuata all'articolo 28.
5.7 Accordi Enterprise. Per gli accordi Enterprise, conclusi esclusivamente mediante scambio individuale di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti, trovano applicazione l'esenzione di cui all'art. 12, comma 2, e quella di cui all'art. 13, comma 4, del d.lgs. 70/2003, che escludono rispettivamente l'applicazione del comma 1 dell'art. 12 e dei commi 2 e 3 dell'art. 13. Restano fermi gli obblighi informativi generali di cui all'articolo 2 e l'approvazione specifica di cui all'articolo 29, nella misura in cui l'accordo Enterprise richiami i presenti Termini.
6. Account, requisiti di accesso e sicurezza delle credenziali
6.1 L'accesso al Servizio richiede la creazione di un Account tramite indirizzo email e password oppure, quando configurato, tramite accesso federato con account Google o Microsoft.
6.2 La password deve avere una lunghezza minima di otto caratteri e massima di centoventotto caratteri. La verifica dell'indirizzo email è obbligatoria in ambiente di produzione prima dell'uso pieno del Servizio. Il ripristino della password comporta la revoca delle sessioni attive.
6.3 Il Servizio applica di default un secondo fattore di autenticazione basato su un codice numerico a sei cifre inviato via email a ogni accesso effettuato con password. Sono previsti un contatore dei tentativi falliti e un blocco temporaneo in caso di tentativi ripetuti non andati a buon fine.
6.4 La sessione ha durata di sette giorni. Il relativo cookie è impostato con attributi httpOnly e sameSite=lax e, in ambiente di produzione, con attributo secure. Il Servizio applica un controllo delle origini attendibili contro attacchi di tipo cross-site request forgery.
6.5 Il Fornitore applica un limite di frequenza pari a quaranta richieste al minuto sugli endpoint di autenticazione, oltre a un limitatore aggiuntivo sugli endpoint a maggiore consumo di risorse. Quest'ultimo è gestito in memoria per singolo processo applicativo e non è condiviso tra eventuali repliche del Servizio: in presenza di più istanze attive il limite complessivo effettivo può quindi risultare superiore a quello applicato dalla singola istanza. I dati sono trasmessi su connessione cifrata (HTTPS) e i segreti applicativi sono custoditi in variabili d'ambiente e non nel codice sorgente.
6.6 Il Cliente è responsabile della riservatezza delle proprie credenziali di accesso e del codice di secondo fattore, e risponde di ogni attività svolta tramite il proprio Account, salvo che dimostri l'uso fraudolento da parte di terzi non imputabile a propria negligenza. Il Cliente comunica senza ritardo al Fornitore, all'indirizzo [email protected], ogni accesso non autorizzato di cui venga a conoscenza.
6.7 Il Fornitore non applica, alla data del presente documento, cifratura applicativa dei singoli campi del database, un registro di audit completo di ogni operazione, procedure di backup documentate contrattualmente, né dispone di certificazioni di sicurezza di terza parte. Il Cliente ne prende atto ai fini della valutazione dei rischi propri e dei propri clienti finali e non può fare affidamento su misure ulteriori rispetto a quelle dichiarate nel presente articolo.
7. Corrispettivi, Saldo prepagato e Sblocco
7.1 Modello economico. Il Servizio è erogato a consumo tramite un Saldo prepagato espresso in euro. Non sono previsti abbonamenti, canoni periodici, pacchetti a corrispettivo fisso né rinnovi taciti, salvo quanto diversamente concordato in un accordo Enterprise ai sensi del comma 7.9.
7.2 La Ricerca non consuma Saldo. L'esecuzione di una Ricerca non comporta alcun addebito. La prima Ricerca eseguita da ciascun Account è gratuita, entro un tetto interno di costo di produzione pari a 3,00 euro, che il Fornitore applica a fini di contenimento dei costi e antiabuso; oltre tale soglia il Fornitore può limitare l'ampiezza dei risultati restituiti in modalità gratuita, senza che ciò costituisca inadempimento.
7.3 Soglia per le Ricerche successive. Le Ricerche successive alla prima possono essere avviate soltanto se il Saldo disponibile sull'Account è pari o superiore a 5,00 euro al momento dell'avvio. Tale soglia costituisce una condizione di accesso alla funzionalità e non un corrispettivo dovuto per l'esecuzione della Ricerca.
7.4 Sblocco Contatto: che cosa si acquista esattamente. L'unico evento che genera un addebito sul Saldo è lo Sblocco. Con lo Sblocco il Cliente acquista la visualizzazione permanente, per il proprio Account, dei dati di contatto pubblici già raccolti dal Fornitore per quella specifica Azienda Target, e in particolare l'indirizzo email aziendale con il relativo stato di verifica e, quando pubblicamente disponibili, il nome e il ruolo dei Referenti. In particolare:
a) la chiave dello Sblocco è la combinazione tra Cliente e Azienda Target, individuata in base al dominio aziendale, e non tra Cliente e singolo indirizzo email; un secondo addebito per la medesima combinazione è impedito da un vincolo tecnico di unicità;
b) lo Sblocco non attribuisce al Cliente alcuna esclusiva sull'Azienda Target né sui relativi dati, che restano parte dell'Archivio secondo l'articolo 13 e possono essere riproposti ad altri clienti del Fornitore;
c) lo Sblocco non comporta l'acquisto di un servizio di invio, che il Servizio non fornisce in alcuna forma, né alcuna garanzia di deliverability, correttezza o aggiornamento del contatto, secondo i limiti dichiarati all'articolo 16;
d) lo Sblocco non trasferisce al Cliente la proprietà del dato, ma il diritto d'uso non esclusivo di cui al comma 13.3;
e) lo Sblocco si estende ai dati di contatto pubblici della medesima Azienda Target successivamente aggiornati o arricchiti dal Fornitore, che il Cliente visualizza senza ulteriore addebito, essendo un secondo addebito per la medesima Azienda Target impedito dal vincolo tecnico di unicità di cui alla lettera a); il Fornitore non garantisce alcuna frequenza, tempestività o completezza di tali aggiornamenti;
f) la visualizzazione permanente cessa, limitatamente al dato interessato, se un Referente esercita il diritto di opposizione ai sensi dell'art. 21, parr. 2 e 3, del Regolamento (UE) 2016/679, o altro diritto che imponga la cancellazione del dato. In tal caso il Fornitore cancella o blocca il dato nell'Archivio e lo rimuove dall'interfaccia, lo inserisce nell'elenco di soppressione descritto all'art. 10.2 dell'informativa resa ai sensi dell'art. 14 del medesimo Regolamento, ne dà comunicazione, senza ingiustificato ritardo e comunque entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dell'opposizione, al Cliente che abbia ottenuto lo Sblocco di quell'Azienda Target, e il Cliente, quale titolare autonomo, interrompe senza ritardo il proprio trattamento di quel dato per finalità di marketing diretto. Se l'opposizione perviene entro trenta giorni dallo Sblocco, il Cliente ha diritto, su richiesta scritta all'indirizzo [email protected], al riaccredito sul Saldo dell'importo addebitato per quello Sblocco.
7.5 Prezzo dello Sblocco e criteri di determinazione. Il prezzo di ciascuno Sblocco non è un prezzo di listino fisso e varia in funzione del costo di produzione del singolo contatto, a sua volta dipendente dal mercato di destinazione e dal canale della fonte. Il Fornitore lo determina applicando a tale costo un moltiplicatore pari a 15, entro una forbice compresa tra un minimo di 1,00 euro e un massimo di 3,00 euro per Sblocco. Il prezzo così determinato è mostrato al Cliente nell'interfaccia prima della conferma dell'operazione: nessun addebito è eseguito prima di tale conferma e il Cliente può in ogni momento rinunciare all'operazione senza alcun costo. Il moltiplicatore e il limite massimo di 3,00 euro per Sblocco costituiscono elementi contrattuali vincolanti per il Fornitore e possono essere modificati soltanto con le modalità, con il preavviso e con il diritto di recesso di cui all'articolo 23.
7.6 Ricariche. La ricarica del Saldo ha un importo minimo di 10,00 euro e un importo massimo di 500,00 euro per singola operazione effettuata tramite l'interfaccia del Servizio. Gli importi proposti in interfaccia sono 20, 50 e 100 euro, fermo restando che il Cliente può indicare un importo diverso entro i limiti indicati.
7.7 Pagamenti. I pagamenti sono gestiti dal fornitore di servizi di pagamento Stripe. L'accredito del Saldo avviene al completamento della sessione di pagamento. L'eventuale storno del pagamento da parte dell'emittente o del fornitore di servizi di pagamento comporta il corrispondente storno del Saldo accreditato.
7.8 Tetto di spesa. Il Cliente può impostare un tetto di spesa giornaliero secondo l'articolo 8.
7.9 Enterprise. L'offerta Enterprise non è un piano a listino, ma un accordo su misura negoziato individualmente tramite l'indirizzo [email protected]. Le condizioni economiche e contrattuali di un accordo Enterprise prevalgono sui presenti Termini nei soli punti espressamente e per iscritto derogati; per tutto il resto restano applicabili i presenti Termini.
Riepilogo dei parametri economici
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Ricerca | Non consuma Saldo |
| Prima Ricerca per Account | Gratuita, entro un tetto interno di costo di produzione di 3,00 euro |
| Saldo minimo per avviare Ricerche successive | 5,00 euro |
| Prezzo per Sblocco Contatto | Costo di produzione del contatto moltiplicato per 15, con un minimo di 1,00 euro e un massimo vincolante di 3,00 euro, mostrato prima della conferma |
| Chiave dello Sblocco | Cliente e Azienda Target, con estensione agli aggiornamenti successivi |
| Ricarica minima | 10,00 euro |
| Ricarica massima da interfaccia | 500,00 euro |
| Importi suggeriti | 20, 50 e 100 euro |
| Scadenza del Saldo | Nessuna, fermo il comma 9.2 |
8. Tetto di spesa giornaliero
8.1 Il Cliente può impostare in ogni momento, dalla propria area riservata, un limite massimo di spesa giornaliera applicabile agli addebiti per Sblocco.
8.2 Raggiunto il tetto impostato, il Servizio interrompe automaticamente gli addebiti per il resto della giornata, anche in presenza di Saldo residuo capiente. L'innalzamento del tetto da parte del Cliente consente la ripresa degli addebiti nella medesima giornata, entro il nuovo limite.
8.3 Il tetto di spesa è uno strumento di controllo della spesa messo a disposizione del Cliente e non incide sui limiti di ricarica di cui al comma 7.6. La sua impostazione e il suo innalzamento restano scelte del Cliente, che ne risponde.
9. Assenza di scadenza del Credito e rimborsi
9.1 Il Saldo non scade. Il registro dei movimenti di Credito è tenuto in sola aggiunta: ogni ricarica si somma al Saldo esistente e nessuna scrittura successiva lo azzera o lo riduce per il solo decorso del tempo.
9.2 Resta fermo che il diritto del Cliente a fruire del Saldo versato e non consumato è soggetto al termine di prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c.
9.3 Se il Fornitore cessa definitivamente l'erogazione del Servizio, il Saldo non consumato alla data di cessazione è integralmente rimborsato al Cliente.
9.4 Recesso del Cliente. In caso di recesso del Cliente ai sensi del comma 22.3, in assenza di suo inadempimento, il Fornitore rimborsa il Saldo residuo non consumato entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, senza necessità di ulteriore richiesta. Il Cliente può, in alternativa, comunicare espressamente e contestualmente al recesso di voler mantenere disponibile il Saldo residuo per un Account successivamente aperto presso il Fornitore da sé medesimo o da soggetto a lui riconducibile: in tal caso il rimborso non è dovuto e il Saldo resta soggetto al comma 9.2.
9.5 Le richieste di rimborso vanno indirizzate a [email protected], indicando l'Account interessato. Il rimborso è eseguito, quando tecnicamente possibile, sul medesimo strumento di pagamento utilizzato per la ricarica, e resta soggetto ai tempi di elaborazione del fornitore di servizi di pagamento.
9.6 Ai rimborsi si applica il trattamento fiscale di cui al comma 10.4.
9.7 Avviso prima del compimento della prescrizione. Il Fornitore comunica al Cliente, all'indirizzo email associato all'Account, almeno centottanta giorni prima del compimento del termine di prescrizione di cui al comma 9.2, l'esistenza del Saldo residuo, invitandolo a utilizzarlo o a chiederne il rimborso. In assenza di riscontro entro sessanta giorni dall'avviso, il Fornitore procede al rimborso del Saldo residuo non consumato con le modalità di cui al comma 9.5, senza necessità di richiesta del Cliente. Se il rimborso risulta impossibile per cause non imputabili al Fornitore, tra cui l'irreperibilità del Cliente o l'inutilizzabilità dello strumento di pagamento originario, il Fornitore ne dà atto per iscritto e il Saldo resta a disposizione del Cliente fino al compimento del termine di prescrizione.
10. Fatturazione elettronica e imposta sul valore aggiunto
10.1 Il Saldo è spendibile esclusivamente per un'unica tipologia di prestazione, lo Sblocco di un contatto aziendale nell'ambito del Servizio del Fornitore. Poiché al momento della ricarica il committente è già identificato e sono quindi già determinabili la natura della prestazione, l'aliquota applicabile e la territorialità dell'operazione, il Fornitore qualifica il Saldo come buono-corrispettivo monouso ai sensi degli artt. 6-bis e 6-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotti dal d.lgs. 20 giugno 2018, n. 141 in attuazione della direttiva (UE) 2016/1065. Di conseguenza l'operazione si considera effettuata, e l'imposta è esigibile, al momento della ricarica del Saldo e non al momento del successivo Sblocco, e il Saldo non ancora consumato costituisce, sotto il profilo contabile, un anticipo per una prestazione già fatturata.
10.2 Per i Clienti stabiliti in Italia, il Fornitore emette fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127, entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione ai sensi dell'art. 21, comma 4, del d.P.R. 633/1972, con applicazione dell'aliquota ordinaria del 22 per cento, trattandosi di prestazione di servizi territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell'art. 7-ter del d.P.R. 633/1972.
10.3 Per i Clienti soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea, l'operazione è territorialmente rilevante nello Stato del committente ai sensi dell'art. 7-ter del d.P.R. 633/1972 ed è fatturata senza applicazione dell'imposta, con l'annotazione "inversione contabile" ai sensi dell'art. 21, comma 6-bis, lettera a), del d.P.R. 633/1972, restando l'imposta assolta dal Cliente nel proprio Stato. Per i Clienti stabiliti fuori dall'Unione europea, l'operazione è fatturata con l'annotazione "operazione non soggetta" ai sensi dell'art. 21, comma 6-bis, lettera b), del medesimo decreto.
10.4 Il rimborso di Saldo non consumato, quando dovuto ai sensi degli articoli 9 e 22, comporta, per le fatture già emesse con applicazione dell'imposta, l'emissione di una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 633/1972. Le Parti danno atto che tale rimborso costituisce esecuzione di un diritto di recesso, di risoluzione o di restituzione già previsto dai presenti Termini al momento della ricarica, e non un sopravvenuto accordo tra le Parti.
10.5 [DA CONFERMARE: conferma finale della qualificazione come buono-corrispettivo monouso da parte del consulente fiscale del Fornitore, con particolare riguardo a eventuali future estensioni del catalogo di prestazioni acquistabili con il medesimo Saldo, che ne muterebbero la qualificazione in buono-corrispettivo multiuso ai sensi dell'art. 6-quater del d.P.R. 633/1972, con conseguente diverso momento di esigibilità dell'imposta]
10.6 [DA CONFERMARE: conferma da parte del consulente fiscale del Fornitore che il rimborso di cui agli articoli 9 e 22 rientra tra le ipotesi dell'art. 26, comma 2, del d.P.R. 633/1972, in quanto conseguenza di un diritto previsto ab origine nel contratto, e non tra quelle dell'art. 26, comma 3, del medesimo decreto, che per le variazioni dipendenti da sopravvenuto accordo tra le parti impone il termine di un anno dall'effettuazione dell'operazione; la verifica è rilevante perché, non scadendo il Saldo, il rimborso può intervenire anche a notevole distanza di tempo dalla ricarica originaria]
11. Uso consentito e divieti
11.1 Il Cliente utilizza il Servizio esclusivamente per le proprie finalità di scouting e di sviluppo commerciale verso i mercati esteri, nell'esercizio della propria attività di impresa, tramite le interfacce messe a disposizione dal Fornitore.
11.2 È vietato al Cliente, salvo espresso consenso scritto del Fornitore:
a) rivendere, sublicenziare, cedere a terzi, condividere o comunque mettere a disposizione del pubblico, anche a titolo gratuito, anche in parte e anche in forma rielaborata, l'Archivio, le schede delle Aziende Target, i dati dei Referenti o qualunque altro dato ottenuto tramite il Servizio;
b) utilizzare il Servizio tramite strumenti automatizzati, bot, script o interrogazioni massive per estrarre, duplicare o scaricare in blocco i dati del Servizio oltre l'uso consentito dall'interfaccia, o per aggirarne i limiti tecnici o economici, incluso il tetto di spesa di cui all'articolo 8;
c) inviare ai contatti ottenuti tramite il Servizio comunicazioni commerciali in modo massivo, indiscriminato o comunque abusivo, in violazione delle regole di invio applicabili al mercato di destinazione richiamate all'articolo 14, o in modalità che integrino spam, molestia o pratica commerciale scorretta, o che siano idonee a esporre il Fornitore a segnalazioni, blocchi o sanzioni;
d) effettuare attività di reverse engineering, decompilazione o disassemblaggio del software, o tentare di ricostruire gli algoritmi di scoring, le istruzioni impartite al Sistema AI o le fonti dati sottostanti, salvo nei limiti in cui tali divieti siano inderogabilmente esclusi dalla legge applicabile;
e) effettuare attività di scraping, crawling o raccolta automatizzata di dati dal Servizio stesso, incluse le pagine dell'applicazione e le eventuali interfacce di programmazione, in particolare al fine di ricostruire in tutto o in parte l'Archivio o di sviluppare un prodotto o servizio concorrente;
f) creare più Account, anche tramite soggetti collegati, allo scopo di eludere il tetto di spesa, la Ricerca gratuita di cui al comma 7.2 o altri limiti tecnici o commerciali del Servizio;
g) condividere le proprie credenziali di accesso o il codice di secondo fattore con soggetti non autorizzati, o consentire l'uso dell'Account a terzi non identificati dal Cliente;
h) utilizzare il Servizio per finalità illecite o discriminatorie, in violazione di diritti di terzi, o in violazione di embarghi e misure restrittive internazionali applicabili.
11.3 La violazione di uno qualunque dei divieti di cui al comma 11.2 costituisce grave inadempimento e legittima il Fornitore a sospendere l'accesso e a risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 22, fermi il diritto al risarcimento del danno e la manleva di cui al comma 21.3.
11.4 Il divieto di cui al comma 11.2, lettera a), in quanto idoneo a restringere la libertà contrattuale del Cliente nei rapporti con terzi, è oggetto di approvazione specifica ai sensi dell'articolo 29.
12. Licenza d'uso del software e proprietà intellettuale
12.1 Il Fornitore concede al Cliente, per la durata del rapporto contrattuale, una licenza d'uso del Servizio non esclusiva, non trasferibile e non sublicenziabile, limitata all'uso interno del Cliente nell'esercizio della propria attività di impresa e tramite le interfacce rese disponibili dal Fornitore.
12.2 Restano di titolarità esclusiva del Fornitore o dei rispettivi licenzianti terzi: il software e il codice sorgente, l'architettura tecnica, gli algoritmi di scoring e di normalizzazione, le istruzioni e le configurazioni impartite ai modelli di intelligenza artificiale, il marchio Rondine e i relativi segni distintivi, l'interfaccia grafica, la documentazione, nonché l'Archivio di cui all'articolo 13.
12.3 Nessuna disposizione dei presenti Termini trasferisce al Cliente diritti di proprietà intellettuale o industriale sul Servizio, salvo il diritto d'uso espressamente concesso al comma 12.1. È vietato al Cliente rimuovere o alterare avvisi di titolarità e creare opere derivate del Servizio.
13. Titolarità dei dati
13.1 Dati del Cliente. Il Cliente resta titolare dei Dati del Cliente inseriti o generati tramite il proprio Account. Il Fornitore li tratta esclusivamente per erogare il Servizio, per finalità di sicurezza e per gli adempimenti di legge, secondo quanto descritto nell'Informativa Privacy. Il Cliente autorizza il Fornitore a effettuare, in fase di configurazione del profilo aziendale, un'estrazione automatizzata dei contenuti pubblicamente presenti sul proprio sito internet, funzionale alla costruzione del profilo utilizzato dal Servizio.
13.2 Archivio. Il Cliente prende atto e accetta espressamente che l'Archivio, comprensivo delle schede delle Aziende Target, degli esiti delle verifiche di deliverability e delle conoscenze normative per settore e mercato, è patrimonio informativo del Fornitore, gestito su base globale e deduplicata per dominio aziendale e non in esclusiva per singolo Cliente. Una medesima Azienda Target, una volta individuata, resta nell'Archivio e può essere aggiornata, arricchita e riproposta ad altri clienti del Fornitore, anche successivamente allo Sblocco effettuato dal Cliente.
13.3 Dati consegnati con lo Sblocco. Lo Sblocco conferisce al Cliente un diritto d'uso non esclusivo e non trasferibile dei dati di contatto pubblici di quella specifica Azienda Target, per le proprie finalità di sviluppo commerciale, nel rispetto dei divieti di cui all'articolo 11 e degli obblighi di cui all'articolo 14.
13.4 Dati aggregati. Il Fornitore può utilizzare dati aggregati e resi anonimi, derivati dall'uso del Servizio, per finalità di miglioramento del prodotto, analisi statistica e comunicazione, a condizione che tali dati non consentano, direttamente o indirettamente, l'identificazione del Cliente.
13.5 Cessazione. Alla cancellazione dell'Account, i Dati del Cliente di cui al comma 13.1, inclusi giudizi, note, coda di follow-up ed esportazioni, sono cancellati a cascata. I dati contabili e fiscali relativi ai movimenti di Credito e agli Sblocchi sono conservati secondo quanto previsto al comma 4.4, lettera a), e il registro delle accettazioni è conservato secondo quanto previsto al comma 29.7. Restano nell'Archivio i dati relativi alle Aziende Target e ai Referenti, in quanto riferiti a soggetti terzi e non al Cliente.
14. Ruoli privacy: titolari autonomi in sequenza e obblighi del Cliente
14.1 Qualificazione dei ruoli. In relazione ai dati personali dei Referenti, le Parti danno atto di trovarsi in una catena di trattamento successivo indipendente, secondo lo schema descritto dalle Linee guida EDPB 07/2020 sui concetti di titolare e di responsabile del trattamento, e non in un trattamento a finalità e mezzi determinati congiuntamente. Tra le Parti non sussiste contitolarità ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679, né un rapporto di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del medesimo Regolamento relativo a tali dati. Per questa ragione non viene stipulato, per i dati dei Referenti, alcun accordo di nomina a responsabile del trattamento.
14.2 Posizione del Fornitore e base giuridica. Il Fornitore è titolare autonomo del trattamento relativo alla raccolta, alla verifica e alla conservazione nell'Archivio dei dati dei Referenti provenienti da fonti pubbliche. Il Fornitore individua quale base giuridica il legittimo interesse di cui all'art. 6, par. 1, lett. f), del Regolamento (UE) 2016/679, all'esito di una Valutazione di Bilanciamento svolta per iscritto e distintamente per ciascuna fonte di raccolta, secondo le tre fasi cumulative indicate dalle Linee guida EDPB 1/2024, che tiene conto della natura professionale e non particolare dei dati ai sensi dell'art. 9 del Regolamento, del contesto professionale in cui il dato è stato reso pubblico e delle misure di mitigazione adottate, tra cui la gestione senza ritardo dell'opposizione e la sua propagazione nell'Archivio. L'esito della Valutazione di Bilanciamento è disponibile su richiesta scritta all'indirizzo [email protected].
14.3 Stato dell'orientamento delle autorità di controllo. Il Fornitore dà atto che il ricorso al legittimo interesse quale base giuridica per modelli di raccolta, arricchimento continuativo e comunicazione a più clienti di dati di contatto professionali è oggetto in Italia di un orientamento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali non ancora consolidato, con precedenti recenti di segno restrittivo e non definitivi, in particolare il provvedimento n. 542 del 14 luglio 2026, la cui pubblicazione risulta sospesa da un'ordinanza cautelare del Tribunale di Roma dell'8 settembre 2026, descritto all'art. 4.5 dell'informativa resa ai sensi dell'art. 14 del medesimo Regolamento. Il Fornitore si impegna a rivedere la Valutazione di Bilanciamento e, ove necessario, il presente articolo e il modello di erogazione del Servizio, in caso di sopravvenienze rilevanti, dandone comunicazione al Cliente con le modalità di cui all'articolo 23. Il Cliente prende atto di tale incertezza e ne tiene conto nella propria valutazione del rischio, fermo restando che essa non attenua né trasferisce gli obblighi che gravano sul Cliente quale titolare autonomo del proprio trattamento.
14.4 Informativa resa dal Fornitore. Il Fornitore rende l'informativa dovuta ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 nei termini descritti nell'Informativa Privacy e nell'informativa dedicata ai Referenti, comprensive dell'indicazione della comunicazione dei dati a clienti terzi tra i destinatari.
14.5 Posizione del Cliente. Con lo Sblocco, il Cliente diventa titolare autonomo del trattamento dei dati del Referente per le proprie finalità di contatto e sviluppo commerciale, e risponde in proprio del trattamento che svolge a valle della consegna.
14.6 Obblighi del Cliente quale titolare autonomo. Dal momento dello Sblocco il Cliente si impegna a:
a) trattare i dati ricevuti nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa applicabile al proprio trattamento;
b) assicurare che l'informativa di cui all'art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sia resa al Referente identificato o identificabile come persona fisica al più tardi al momento della prima comunicazione, ai sensi dell'art. 14, par. 3, lett. b), del medesimo Regolamento; a tal fine il Cliente richiama il collegamento all'informativa resa dal Fornitore ai sensi dell'art. 14 del medesimo Regolamento nella prima comunicazione che invia al Referente; il fatto che il Fornitore abbia reso una propria informativa quale titolare a monte non esonera il Cliente dal verificare, quale titolare autonomo, l'assolvimento di tale obbligo prima o contestualmente al proprio invio;
c) rispettare le regole applicabili all'invio di comunicazioni commerciali nel mercato di destinazione, secondo la tabella di cui al comma 14.7, che ha valore esemplificativo e non esaustivo;
d) non invocare, rispetto ai contatti ottenuti tramite il Servizio, l'eccezione di cui all'art. 130, comma 4, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, né eccezioni equivalenti previste da altri ordinamenti per la clientela pregressa: tali eccezioni presuppongono una vendita diretta precedente tra il Cliente e l'interessato, che non sussiste per i contatti consegnati dal Servizio, con i quali né il Cliente né il Fornitore hanno avuto una relazione diretta;
e) gestire senza ritardo ogni richiesta di opposizione, cancellazione o rettifica ricevuta dal Referente contattato, e comunicarla contestualmente al Fornitore all'indirizzo [email protected], e comunque entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione, affinché il Fornitore possa recepirla nell'Archivio ed evitare che il medesimo contatto sia riproposto ad altri clienti in violazione dell'art. 21, par. 3, del Regolamento (UE) 2016/679;
f) garantire che i propri dipendenti, collaboratori e incaricati che accedono ai dati consegnati rispettino gli obblighi di cui al presente articolo.
14.7 Regole di invio per mercato, a titolo esemplificativo.
| Mercato | Regola di riferimento | Conseguenza pratica per il Cliente |
|---|---|---|
| Italia | Art. 130 del d.lgs. 196/2003 | Consenso preventivo per le comunicazioni commerciali via email; l'eccezione di soft spam del comma 4 non è invocabile sui contatti ottenuti tramite il Servizio |
| Germania | § 7 della Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) | Consenso preventivo richiesto anche nei rapporti tra imprese e anche verso caselle funzionali; l'acquisto di una lista non sostituisce il consenso |
| Francia | Orientamenti della Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) | Opt-out ammesso verso indirizzi nominativi professionali pertinenti all'attività del destinatario, sempre con link di disiscrizione immediato |
| Regno Unito | Regulations 22 e 23 delle Privacy and Electronic Communications Regulations (PECR) | Invio ammesso verso indirizzi aziendali di corporate subscriber, con mittente non mascherato e opt-out; per ditte individuali e contatti nominativi si applicano anche gli obblighi di UK GDPR |
| Stati Uniti | CAN-SPAM Act e 16 CFR Part 316; California Consumer Privacy Act, come modificato dal California Privacy Rights Act, ove applicabile | Intestazioni veritiere, oggetto non ingannevole, natura pubblicitaria dichiarata, indirizzo postale fisico, opt-out onorato entro dieci giorni lavorativi; per i contatti riferibili a persone fisiche residenti in California si applica anche quanto previsto al comma 14.8 |
| Canada | Canada's Anti-Spam Legislation (CASL) | L'esenzione per i rapporti tra organizzazioni richiede una relazione documentata e la pertinenza del messaggio all'attività del destinatario |
| Emirati Arabi Uniti | Federal Decree-Law n. 45/2021 (PDPL) e disciplina della TDRA | Consenso preventivo documentabile; i contatti acquisiti da terzi non soddisfano di norma tale standard |
14.8 Discipline statunitensi sui fornitori di dati. Il Cliente prende atto che il Fornitore comunica a pagamento dati di contatto di persone fisiche con le quali non intrattiene alcuna relazione diretta, e che tale modello corrisponde alla nozione di data broker accolta dal California Civil Code, § 1798.99.80, e dal 9 V.S.A. § 2430 dello Stato del Vermont. Ne consegue che:
a) ove una quota rilevante del fatturato del Fornitore derivi dalla vendita o dalla comunicazione a terzi di dati personali di persone fisiche residenti in California, il Fornitore può rientrare nella nozione di business di cui al California Civil Code, § 1798.140, per effetto della sola soglia relativa alla percentuale di fatturato, che non prevede alcun minimo dimensionale, con conseguente obbligo di registrazione annuale presso la California Privacy Protection Agency;
b) per lo Stato del Vermont l'obbligo di registrazione annuale presso il Secretary of State prescinde da qualunque soglia dimensionale o di fatturato;
c) il Servizio non identifica né segnala, alla data del presente documento, i Referenti in base allo Stato di residenza negli Stati Uniti; il Cliente che destini le proprie comunicazioni al mercato statunitense valuta in proprio, quale titolare autonomo, gli obblighi che ne derivano a suo carico.
Il Fornitore valuta periodicamente la propria posizione rispetto a tali discipline e ne dà conto, ove rilevante, nell'Informativa Privacy. [DA CONFERMARE, punto corrispondente all'art. 8.4 dell'informativa resa ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679: quota del fatturato del Fornitore riferibile alla comunicazione a terzi di dati personali di persone fisiche residenti in California o in Vermont, ed esito della valutazione di assoggettamento al California Consumer Privacy Act, come modificato dal California Privacy Rights Act, e agli obblighi di registrazione quale data broker in California e in Vermont]
14.9 Il presente articolo disciplina esclusivamente i rapporti interni tra le Parti e non trasferisce alcuna responsabilità verso l'autorità di controllo o verso gli interessati. Ciascuna Parte risponde in proprio, quale titolare autonomo, delle violazioni commesse nel proprio ambito di trattamento, fermo quanto previsto in materia di manleve all'articolo 21.
15. Intelligenza artificiale
15.1 Funzionamento. Il Servizio utilizza un modello di intelligenza artificiale generativa fornito da OpenAI (GPT-5.6 Luna, tramite Responses API) per pianificare le sotto-ricerche, calcolare i punteggi economici e di fit, sintetizzare le informazioni normative reperite tramite ricerca web e generare la Bozza di Outreach.
15.2 Qualificazione ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1689. Ai sensi delle definizioni di cui all'art. 3 del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), come modificato dal Regolamento (UE) 2026/1744, il Fornitore è provider del proprio sistema di intelligenza artificiale finale, pur restando deployer del modello per finalità generali fornito da OpenAI nel rapporto con quest'ultima. Il Fornitore qualifica il Sistema AI come sistema a rischio minimo: il punteggio di fit riguarda imprese e non persone fisiche, e non rientra quindi tra i sistemi ad alto rischio elencati nell'Allegato III, punto 5, lettera b), del Regolamento, che si riferisce alla valutazione dell'affidabilità creditizia delle sole persone fisiche.
15.3 Assenza di decisioni automatizzate sulle persone. Quando l'Azienda Target valutata è una ditta individuale, un libero professionista o una microimpresa riconducibile a una persona fisica identificata, il trattamento dei relativi dati resta pienamente soggetto al Regolamento (UE) 2016/679. In ogni caso, il punteggio generato dal Servizio costituisce esclusivamente un supporto alla decisione: la supervisione umana è presente in ogni fase rilevante e la decisione finale su se e come contattare l'Azienda Target resta sempre ed esclusivamente del Cliente. Il Servizio non adotta, nei confronti di persone fisiche, decisioni basate unicamente su un trattamento automatizzato che producano effetti giuridici o incidano in modo analogamente significativo ai sensi dell'art. 22 del medesimo Regolamento.
15.4 Bozza di Outreach e assenza di garanzia sui contenuti generati. La Bozza di Outreach è vincolata, per istruzione di sistema, a utilizzare esclusivamente i fatti già presenti nella scheda dell'Azienda Target, con divieto espresso per il modello di inventare fiere, nomi di persone, volumi commerciali o appuntamenti non documentati. Ciò non elimina la natura probabilistica dell'output. La Bozza di Outreach presenta un margine intrinseco di errore, incompletezza o approssimazione, deve essere obbligatoriamente rivista dal Cliente prima di ogni invio e viene inviata dal Cliente con mezzi propri. Il Fornitore non garantisce l'accuratezza, la correttezza, l'attualità o la completezza della Bozza di Outreach, né di punteggi, classificazioni e sintesi normative prodotti dal Sistema AI, e non risponde dei contenuti effettivamente inviati dal Cliente, che restano nella piena responsabilità di quest'ultimo.
15.5 Trasparenza ai sensi dell'art. 50 del Regolamento (UE) 2024/1689. Il Fornitore informa il Cliente che la Bozza di Outreach è contenuto generato da un sistema di intelligenza artificiale. Gli obblighi di trasparenza di cui all'art. 50, par. 4, del Regolamento riguardano i testi pubblicati allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico e non trovano quindi applicazione alle comunicazioni commerciali individuali oggetto del presente contratto; qualora il Cliente utilizzi i contenuti generati per finalità diverse e riconducibili a tale previsione, i relativi obblighi gravano sul Cliente quale deployer. [DA CONFERMARE: misura tecnica di marcatura leggibile da dispositivo automatico dei contenuti generati dal Sistema AI, prevista dall'art. 50, par. 2, del Regolamento (UE) 2024/1689, da adottare, ad esempio come metadato nel file esportato o nella Bozza di Outreach, oppure da motivare per iscritto ove ricorra un'eccezione, da interpretare restrittivamente, prima della pubblicazione dei tre documenti]
15.6 Alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale. Il Fornitore assicura, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2024/1689, un livello adeguato di alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale al proprio personale. Il Cliente assume il medesimo impegno verso il proprio personale che utilizza il Servizio, tenuto conto delle rispettive competenze e del contesto d'uso.
16. Limiti dichiarati del dato
16.1 Il Cliente prende atto e accetta che i dati e le informazioni forniti dal Servizio presentano i seguenti limiti, che il Fornitore dichiara e non dissimula:
a) gli indirizzi email di tipo catch-all, cioè accettati indistintamente dal dominio senza verifica puntuale del singolo indirizzo, sono segnalati come "da verificare" e non come indirizzi di deliverability accertata;
b) i requisiti normativi di mercato privi di fonte citata e verificabile sono segnalati come "da verificare" e non costituiscono un'affermazione di conformità normativa accertata;
c) il Segnale d'Import copre esclusivamente le importazioni via trasporto marittimo in ingresso negli Stati Uniti, desunte da bolle di carico doganali pubbliche riferite ai dodici mesi precedenti; non copre il trasporto aereo o terrestre, non indica il valore della merce e non comprende le aziende che abbiano richiesto la riservatezza dei propri dati doganali; i nominativi eventualmente presenti nella scheda doganale non sono mai esportati dal Servizio;
d) punteggi, classificazioni ed elaborazioni prodotti dal Servizio, incluse quelle generate dal Sistema AI, hanno natura probabilistica e un margine intrinseco di approssimazione;
e) il Servizio non distingue i Referenti in base allo Stato di residenza e non segnala quelli eventualmente residenti in California o in Vermont, secondo quanto previsto al comma 14.8, lettera c).
16.2 Spetta al Cliente verificare autonomamente, prima di ogni utilizzo operativo, commerciale o decisionale, l'adeguatezza e l'aggiornamento delle informazioni fornite dal Servizio, in particolare dei requisiti normativi segnalati come "da verificare".
17. Assenza di garanzia di risultato
17.1 Il Servizio è erogato secondo il criterio della diligenza professionale richiesta dalla natura dell'attività svolta, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., e costituisce un'obbligazione di mezzi e non di risultato.
17.2 Il Fornitore non garantisce il reperimento di un numero minimo di Aziende Target, l'accuratezza o l'aggiornamento dei dati di contatto, la ricezione di risposte da parte dei soggetti contattati, la conclusione di rapporti commerciali, né alcun altro effetto economico o decisionale in capo al Cliente.
17.3 Il Fornitore non garantisce l'esattezza, la completezza o la continuità dei dati provenienti da fonti terze integrate nel Servizio e non risponde delle conseguenze derivanti da errori, omissioni o interruzioni di tali fonti, salvo dolo o colpa grave propri nella loro selezione o nel loro controllo.
17.4 Il Cliente è l'unico responsabile delle decisioni commerciali assunte sulla base delle informazioni, dei punteggi e delle Bozze di Outreach prodotti dal Servizio.
18. Livelli di servizio e Fase Pilota
18.1 In considerazione della Fase Pilota, il Fornitore non garantisce alcun livello di servizio in termini di disponibilità, tempi di risposta del supporto o tempi di esecuzione delle Ricerche. Il Fornitore persegue un obiettivo di continuità del Servizio secondo il criterio della diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., senza che ciò costituisca garanzia contrattuale di disponibilità minima.
18.2 Il Fornitore può eseguire interventi di manutenzione, anche non programmati, dandone preavviso al Cliente quando ragionevolmente possibile. L'assistenza è fornita tramite l'indirizzo [email protected], senza garanzia di tempi di riscontro predeterminati nella Fase Pilota.
18.3 Prezzi, limiti e parametri economici di cui all'articolo 7 possono variare durante la Fase Pilota secondo l'articolo 23. Le variazioni si applicano esclusivamente alle ricariche di Saldo e alle operazioni successive alla data di efficacia della modifica, mai al Saldo già acquistato alle condizioni previgenti.
18.4 Il presente articolo sarà oggetto di revisione al termine della Fase Pilota, quando il Fornitore potrà introdurre livelli di servizio garantiti, con conseguente modifica dei presenti Termini secondo l'articolo 23.
19. Limitazione di responsabilità
19.1 Fermo quanto previsto all'articolo 17 in ordine alla qualificazione dell'obbligazione come obbligazione di mezzi, e fermo il limite inderogabile dell'art. 1229 c.c., la responsabilità del Fornitore per danni derivanti dall'esecuzione o dalla mancata esecuzione del contratto, a qualunque titolo, è limitata al danno emergente diretto e immediato, con esclusione del danno indiretto, del lucro cessante, della perdita di occasioni commerciali e della perdita di dati non imputabile a dolo o colpa grave del Fornitore, ai sensi degli artt. 1223 e 1225 c.c.
19.2 Massimale. Salvo quanto previsto al comma 19.3, la responsabilità complessiva del Fornitore verso il Cliente, per tutti gli eventi dannosi verificatisi in un periodo di dodici mesi, non può eccedere il maggiore tra:
a) l'importo complessivo dei corrispettivi versati dal Cliente al Fornitore nei dodici mesi precedenti l'evento che ha originato il danno, o, se il rapporto ha durata inferiore, l'importo complessivo versato fino a quel momento;
b) 500,00 euro.
Il valore minimo di cui alla lettera b) è convenuto dalle Parti affinché il massimale non risulti irrisorio rispetto all'obbligazione dedotta in contratto, in coerenza con i limiti che la giurisprudenza di legittimità pone alle clausole limitative della responsabilità.
19.3 Esclusioni imperative. Le limitazioni e il massimale di cui al presente articolo non operano, e il danno resta integralmente risarcibile secondo le regole generali, nei casi di:
a) dolo o colpa grave del Fornitore o dei suoi ausiliari, non escludibili ai sensi degli artt. 1228 e 1229 c.c.;
b) violazione di norme imperative o di ordine pubblico, incluse le norme inderogabili in materia di protezione dei dati personali applicabili al trattamento di cui il Fornitore è titolare autonomo ai sensi dell'articolo 14;
c) danni alla persona;
d) obbligazioni di pagamento del Cliente, che restano interamente dovute.
19.4 Le limitazioni del presente articolo disciplinano i soli rapporti interni tra le Parti e non incidono sulla responsabilità di ciascuna Parte, quale titolare autonomo del trattamento, nei confronti degli interessati ai sensi dell'art. 82 del Regolamento (UE) 2016/679. Esse si applicano nella misura massima consentita dalla legge applicabile e non pregiudicano i diritti del Cliente non rinunciabili per legge.
19.5 Il presente articolo è oggetto di approvazione specifica ai sensi dell'articolo 29.
20. Reclami, decadenza e limiti al diritto di opporre eccezioni
20.1 Il Cliente decade dal diritto di contestare errori di fatturazione o anomalie nell'esecuzione del Servizio, incluso un addebito ritenuto non dovuto per uno Sblocco, se non li comunica per iscritto all'indirizzo [email protected] entro trenta giorni dalla data dell'addebito o, se successiva, dalla data della fattura. Restano fermi i termini di prescrizione legale e i diritti non rinunciabili.
20.2 In pendenza di una contestazione tempestivamente sollevata ai sensi del comma 20.1, il Cliente non può sospendere il pagamento degli importi non contestati, né estendere l'eccezione a rapporti diversi da quello oggetto di contestazione, salvo quanto imperativamente previsto dalla legge applicabile.
20.3 Il presente articolo è oggetto di approvazione specifica ai sensi dell'articolo 29.
21. Garanzia sulla provenienza dei dati e manleve
21.1 Garanzia del Fornitore sulla provenienza dei dati. Il Fornitore dichiara e garantisce che i dati contenuti nell'Archivio sono raccolti esclusivamente da fonti pubblicamente accessibili, indicate nell'Informativa Privacy e nell'informativa resa ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679, con modalità improntate alla diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2, c.c. e nel rispetto della normativa applicabile. In particolare il Fornitore dichiara che non effettua alcuna raccolta di dati dalla piattaforma LinkedIn, esclusa in ragione delle relative condizioni d'uso, e che per ciascun contatto conserva l'indicazione della fonte e della data di raccolta. Restano fermi i limiti dichiarati agli articoli 16 e 17 quanto all'esattezza e all'attualità del dato, che formano oggetto di una valutazione diversa dalla liceità della raccolta.
21.2 Manleva del Fornitore. Il Fornitore tiene indenne il Cliente da ogni pretesa, richiesta risarcitoria, sanzione o costo, incluse le spese legali ragionevolmente sostenute, avanzata da terzi, incluse le Aziende Target, i titolari delle fonti e i gestori delle piattaforme da cui i dati sono tratti, e fondata esclusivamente su un vizio nelle modalità di raccolta dei dati imputabile al Fornitore, ivi compresa la violazione delle condizioni d'uso di una fonte o del diritto del costitutore di una banca dati di cui all'art. 102-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633. La manleva opera entro i limiti quantitativi di cui al comma 19.2 e non copre le pretese riconducibili, in tutto o in parte, all'uso che il Cliente ha fatto dei dati successivamente allo Sblocco, disciplinato dal comma 21.3.
21.3 Manleva del Cliente. Il Cliente tiene indenne e manleva il Fornitore da ogni pretesa, richiesta risarcitoria, sanzione o costo, incluse le spese legali ragionevolmente sostenute, che derivi da:
a) l'uso che il Cliente fa dei dati e dei contatti ottenuti tramite il Servizio, incluso l'invio di comunicazioni commerciali in violazione delle regole richiamate all'articolo 14;
b) la violazione dei divieti d'uso di cui all'articolo 11;
c) la violazione, da parte del Cliente quale titolare autonomo, degli obblighi di legge applicabili al proprio trattamento dei dati dei Referenti;
d) il contenuto delle comunicazioni effettivamente inviate dal Cliente a soggetti terzi, incluse quelle basate sulla Bozza di Outreach;
e) la dichiarazione non veritiera sui requisiti di accesso di cui al comma 3.2;
f) il fatto dei propri dipendenti, collaboratori e incaricati ai sensi del comma 3.5.
21.4 Esclusioni. La manleva di cui al comma 21.3 non copre le pretese derivanti da dolo o colpa grave del Fornitore. La manleva di cui al comma 21.2 non copre le pretese derivanti da dolo o colpa grave del Cliente, né quelle relative a dati che il Cliente abbia continuato a trattare dopo la comunicazione di cui al comma 7.4, lettera f).
21.5 Procedura comune. La Parte che riceve una pretesa astrattamente coperta da una delle manleve previste dal presente articolo ne dà comunicazione scritta all'altra Parte senza ritardo e comunque entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione, non assume iniziative transattive senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte e coopera ragionevolmente nella difesa, mettendo a disposizione la documentazione in proprio possesso. L'inosservanza di tali obblighi riduce la manleva nella misura del pregiudizio che ne sia concretamente derivato.
21.6 Il comma 21.3 è oggetto di approvazione specifica ai sensi dell'articolo 29.
22. Sospensione e cessazione del contratto
22.1 Sospensione. Il Fornitore può sospendere l'accesso al Servizio, in tutto o in parte, in caso di inadempimento del Cliente agli obblighi di pagamento o agli obblighi di cui agli articoli 3, 11 e 14, ai sensi dell'art. 1460 c.c., previo avviso scritto che assegni un termine ragionevole per porre rimedio, salvo che il fondato sospetto di frode o l'urgenza di tutelare terzi o il Servizio stesso rendano necessaria la sospensione immediata.
22.2 Durata. Il contratto ha durata indeterminata e non prevede rinnovi taciti, coerentemente con il modello a consumo su Saldo prepagato descritto all'articolo 7.
22.3 Recesso del Cliente. Il Cliente può recedere in qualsiasi momento, senza penali, con comunicazione scritta a [email protected], chiedendo la chiusura del proprio Account. Il recesso ha effetto dalla ricezione della comunicazione e preclude nuove Ricerche e nuovi Sblocchi. Il Saldo residuo è rimborsato secondo il comma 9.4.
22.4 Recesso del Fornitore. Il Fornitore può recedere dal contratto con preavviso scritto di almeno sessanta giorni, comunicato all'indirizzo email associato all'Account, fermo il diritto di risolvere il contratto con effetto immediato in presenza di giusta causa o di grave inadempimento del Cliente ai sensi dell'art. 1453 c.c., incluse le ipotesi di cui ai commi 3.6 e 11.3.
22.5 Sorte del Saldo residuo. Alla cessazione del rapporto:
a) in caso di cessazione definitiva del Servizio ai sensi del comma 9.3, e in ogni caso di recesso del Fornitore privo di giusta causa, il Saldo residuo non consumato è integralmente rimborsato al Cliente;
b) in caso di recesso del Cliente in assenza di proprio inadempimento, si applica il comma 9.4;
c) in caso di risoluzione per grave inadempimento imputabile al Cliente, il Fornitore può compensare il Saldo residuo con il danno effettivamente subito e documentato, restituendo l'eventuale eccedenza. La compensazione non opera in modo automatico e integrale e resta soggetta al controllo di proporzionalità applicabile per analogia alla clausola penale ai sensi dell'art. 1384 c.c., al limite dell'art. 1229 c.c. e alla disciplina dell'abuso di dipendenza economica di cui all'art. 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192.
22.6 Sopravvivenza. Restano efficaci dopo la cessazione, per la loro natura, il comma 11.2, lettera a), e gli articoli 12, 13, 19, 21, 26 e 28.
22.7 Le facoltà di cui ai commi 22.1 e 22.4 e la compensazione di cui al comma 22.5, lettera c), sono oggetto di approvazione specifica ai sensi dell'articolo 29.
23. Modifiche ai Termini e ai corrispettivi
23.1 Il Fornitore può modificare i presenti Termini, i prezzi di cui all'articolo 7 e i limiti tecnici del Servizio, in particolare durante la Fase Pilota, dandone comunicazione scritta al Cliente con un preavviso minimo di trenta giorni rispetto alla data di efficacia, tramite l'indirizzo email associato all'Account o avviso nell'area riservata. La facoltà di modifica è esercitata secondo buona fede e correttezza ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., in relazione a mutamenti dei costi di produzione, dell'offerta di funzionalità, delle condizioni dei fornitori terzi o del quadro normativo applicabile.
23.2 Le modifiche si applicano esclusivamente alle ricariche di Saldo e alle operazioni effettuate a partire dalla data di efficacia. Non hanno effetto retroattivo sul Saldo già acquistato né sugli Sblocchi già effettuati, che restano regolati dalle condizioni vigenti al momento della relativa operazione.
23.3 Se il Cliente non intende accettare le modifiche comunicate, può recedere senza penali entro trenta giorni dalla comunicazione, con effetto anteriore o coincidente con la data di efficacia della modifica, e ottenere il rimborso del Saldo residuo ai sensi del comma 9.4. L'assenza di recesso entro tale termine vale come accettazione delle nuove condizioni per il periodo successivo.
23.4 Il presente articolo non si applica alle condizioni specificamente negoziate per iscritto in un accordo Enterprise, modificabili solo con il consenso scritto di entrambe le Parti.
23.5 Il presente articolo è oggetto di approvazione specifica ai sensi dell'articolo 29.
24. Forza maggiore e dipendenza da fornitori terzi
24.1 Il Servizio dipende dal funzionamento di infrastrutture e fornitori terzi essenziali, tra cui, alla data del presente documento: Neon per l'hosting del database applicativo; Railway per l'hosting dell'infrastruttura applicativa; OpenAI per i modelli di intelligenza artificiale; Apify per la raccolta dei dati da Google Maps, dai siti delle Aziende Target e dalle bolle di carico doganali statunitensi; Firecrawl per la lettura dei siti web; MillionVerifier per la verifica di deliverability degli indirizzi email; Resend per l'invio delle comunicazioni transazionali; Stripe per la gestione dei pagamenti. Il Fornitore può sostituire o integrare tali fornitori, dandone conto nell'Informativa Privacy quando ciò incida sul trattamento dei dati personali.
24.2 Sostituzioni che incidono sulla localizzazione o sulla sicurezza dei dati. La sostituzione di un fornitore terzo essenziale che comporti il trasferimento dei dati trattati al di fuori dello Spazio economico europeo, o comunque un peggioramento sostanziale delle garanzie di sicurezza o di localizzazione dei dati rispetto a quelle indicate nell'Informativa Privacy alla data della sostituzione, è comunicata al Cliente con le modalità e con il preavviso minimo di cui all'articolo 23, che si applica a tali ipotesi anche quanto al diritto di recesso del Cliente e alle relative conseguenze economiche.
24.3 Il Fornitore non risponde dei malfunzionamenti, delle interruzioni, dei ritardi o delle perdite di dati dovuti a cause imputabili ai fornitori terzi ed estranee alla propria sfera di controllo. Resta fermo l'obbligo del Fornitore di rispondere per il fatto dei propri ausiliari ai sensi dell'art. 1228 c.c. in caso di dolo o colpa grave di questi ultimi, non escludibile ai sensi dell'art. 1229 c.c., nonché per la colpa grave propria nella selezione e nel monitoraggio dei fornitori. Il Fornitore si impegna ad attivarsi con diligenza per limitare il disservizio e a informare tempestivamente il Cliente in caso di malfunzionamento rilevante e prolungato.
24.4 Nessuna delle Parti è responsabile per il mancato o ritardato adempimento determinato da eventi imprevedibili e inevitabili, esterni al proprio controllo e non superabili con l'ordinaria diligenza, ai sensi degli artt. 1256 e 1463 c.c. Gli obblighi della Parte interessata restano sospesi per la durata dell'evento. Se l'impedimento si protrae per oltre quarantacinque giorni continuativi, ciascuna Parte può recedere dal contratto senza penali, con applicazione, per il Saldo residuo, di quanto previsto al comma 22.5, lettera a).
24.5 Il comma 24.3, in quanto limitativo della responsabilità del Fornitore, è oggetto di approvazione specifica ai sensi dell'articolo 29.
25. Cessione del contratto
25.1 Il Fornitore può cedere il presente contratto, in tutto o in parte, incluso il Saldo maturato dal Cliente, a un soggetto che subentri nella titolarità dell'attività, anche a seguito di trasformazione della ditta individuale in società, di cessione o di conferimento di azienda o di ramo di azienda, dandone comunicazione al Cliente. Il cessionario subentra in tutti gli obblighi previsti dai presenti Termini e le condizioni contrattuali in essere restano invariate.
25.2 Il Cliente non può cedere il presente contratto, l'Account, né i diritti e gli obblighi da esso derivanti, senza il previo consenso scritto del Fornitore, salvo il caso di cessione dell'intera azienda o del ramo di azienda cui il Servizio è destinato, a condizione che il cessionario si impegni per iscritto al rispetto dei medesimi obblighi.
25.3 Il comma 25.2, in quanto restrittivo della libertà contrattuale del Cliente nei rapporti con i terzi, è oggetto di approvazione specifica ai sensi dell'articolo 29.
26. Riservatezza
26.1 Ciascuna Parte si impegna a mantenere riservate le informazioni di natura tecnica, commerciale o organizzativa dell'altra Parte, non pubblicamente disponibili, di cui sia venuta a conoscenza in occasione dell'esecuzione del contratto, e a non divulgarle a terzi né a utilizzarle per finalità diverse dall'esecuzione del contratto.
26.2 L'obbligo non si applica alle informazioni già pubbliche, a quelle che divengano pubbliche senza colpa della Parte ricevente, a quelle che la Parte ricevente già possedeva lecitamente, e a quelle che debbano essere comunicate per obbligo di legge o su ordine di un'autorità competente.
26.3 L'obbligo di riservatezza permane per la durata del contratto e per i due anni successivi alla sua cessazione, qualunque ne sia la causa.
26.4 Il trattamento dei dati personali resta disciplinato dall'Informativa Privacy e, per i dati dei Referenti, dall'articolo 14, che prevalgono sul presente articolo limitatamente ai dati personali.
27. Portabilità dei dati e cambio di fornitore
27.1 Il Servizio costituisce un servizio di trattamento dei dati ai sensi dell'art. 2, punto 8, del Regolamento (UE) 2023/2854 (Data Act), applicabile in via generale dal 12 settembre 2025. Il Fornitore riconosce al Cliente i diritti previsti dal Capo VI di tale Regolamento in materia di cambio di fornitore, nella misura in cui applicabili al Servizio.
27.2 Il Cliente può recedere dal contratto per avviare il cambio di fornitore con un preavviso non superiore a due mesi, ai sensi dell'art. 25 del Data Act.
27.3 Il Fornitore presta assistenza attiva per l'esportazione dei Dati del Cliente e dei dati relativi alle Aziende Target sbloccate in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche mediante l'esportazione CSV già prevista dal Servizio, entro un periodo di transizione massimo di trenta giorni di calendario dalla richiesta, estendibile fino a un massimo di sette mesi in caso di comprovata infattibilità tecnica, che il Fornitore notifica e motiva al Cliente entro quattordici giorni lavorativi dalla richiesta.
27.4 Il Fornitore non frappone ostacoli precommerciali, commerciali, tecnici, contrattuali od organizzativi ingiustificati al trasferimento dei Dati del Cliente verso un altro fornitore o verso un'infrastruttura propria del Cliente.
27.5 Tariffe di switching e informazioni pubbliche. Fino al 12 gennaio 2027 il Fornitore può applicare tariffe di switching limitate ai costi diretti sostenuti per il processo di cambio. A partire dal 12 gennaio 2027 il cambio di fornitore è gratuito, anche per i contratti già in corso a tale data, ai sensi dell'art. 29 del Data Act. Il Fornitore pubblica in una sezione dedicata e facilmente accessibile del proprio sito le informazioni su procedure di switching, formati di esportazione, limitazioni tecniche ed eventuali tariffe applicabili, come richiesto dagli artt. 26 e 28 del Data Act. [DA CONFERMARE: pubblicazione effettiva di tale sezione alla data di efficacia dei presenti Termini; l'obbligo è esigibile dal 12 settembre 2025 e va assolto prima della pubblicazione dei presenti Termini, non dichiarato come già soddisfatto]
28. Legge applicabile e foro competente
28.1 I presenti Termini e il contratto che ne deriva sono regolati dalla legge italiana, con esclusione delle norme di conflitto che rinviino all'applicazione di una legge straniera. Per i rapporti con Clienti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea, la scelta della legge italiana è effettuata ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I), fatte salve le norme italiane di applicazione necessaria, incluse quelle in materia di imposta sul valore aggiunto e di fatturazione elettronica richiamate all'articolo 10. Non trovano applicazione le disposizioni di protezione riservate ai consumatori, non essendo il Cliente un consumatore.
28.2 Per ogni controversia relativa alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione del contratto, quando il Cliente sia stabilito in Italia, è competente in via esclusiva il Tribunale di Treviso, con esclusione di ogni altro foro alternativo o concorrente.
28.3 Per i Clienti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea, la clausola di proroga della competenza di cui al comma 28.2 è stipulata ai sensi dell'art. 25 del Regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I-bis) e vincola reciprocamente entrambe le Parti, senza asimmetrie in favore del solo Fornitore.
28.4 Per i Clienti stabiliti in Stati non appartenenti all'Unione europea, la clausola è stipulata ai sensi della Convenzione dell'Aja del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro, ove applicabile, e in via residuale ai sensi della legge 31 maggio 1995, n. 218.
28.5 La presente clausola è oggetto di approvazione specifica ai sensi dell'articolo 29. In assenza di tale approvazione resta ferma la competenza dell'autorità giudiziaria individuata secondo i criteri legali ordinari.
29. Approvazione specifica delle clausole ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.
29.1 I presenti Termini costituiscono condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente dal Fornitore per una serie indefinita di rapporti ai sensi dell'art. 1341 c.c., utilizzate anche in forma di modulo o formulario ai sensi dell'art. 1342 c.c. Tale disciplina si applica anche nei rapporti tra imprenditori e professionisti e non è riservata ai soli consumatori.
29.2 Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., richiedono approvazione specifica e distinta dalla generica accettazione dei Termini le clausole di seguito elencate.
| Clausola | Articolo | Ragione |
|---|---|---|
| Limitazione di responsabilità del Fornitore e relativo massimale | Articolo 19 | Limitazione di responsabilità |
| Limitazione di responsabilità del Fornitore per fatto dei fornitori terzi essenziali | Comma 24.3 | Limitazione di responsabilità |
| Manleva del Cliente | Comma 21.3 | Limitazione di responsabilità in favore del predisponente |
| Decadenza per reclami e limiti al diritto di opporre eccezioni | Articolo 20 | Decadenze e limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni |
| Facoltà del Fornitore di sospendere l'esecuzione del Servizio | Comma 22.1 | Facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto |
| Facoltà di recesso del Fornitore | Comma 22.4 | Facoltà di recedere dal contratto |
| Compensazione del Saldo residuo in caso di risoluzione per inadempimento del Cliente | Comma 22.5, lettera c) | Effetti economici della risoluzione a carico dell'aderente |
| Facoltà del Fornitore di modificare unilateralmente Termini e prezzi | Articolo 23 | Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali |
| Divieto di cessione a terzi dei dati ottenuti tramite il Servizio | Comma 11.2, lettera a) | Restrizione della libertà contrattuale nei rapporti con i terzi |
| Divieto di cessione del contratto e dell'Account da parte del Cliente | Comma 25.2 | Restrizione della libertà contrattuale nei rapporti con i terzi |
| Foro esclusivo e deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria | Articolo 28 | Deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria |
29.3 Le clausole elencate al comma 29.2 sono richiamate singolarmente nei rispettivi articoli e riportate nel presente articolo con evidenza separata. L'approvazione non può essere raccolta con un'unica sottoscrizione cumulativa riferita all'intero documento.
29.4 Modalità di raccolta dell'approvazione specifica.
a) Modalità attualmente applicata. Alla data del presente documento il flusso di sottoscrizione online raccoglie una sola accettazione cumulativa dei Termini, contestuale alla registrazione dell'Account. Non sono presenti né la spunta distinta per ciascuna clausola né il passaggio di conferma di cui alla lettera c).
b) Spunta distinta per clausola. Il Fornitore adotterà una spunta elettronica distinta per ciascuna clausola elencata al comma 29.2, presentata in una schermata dedicata che riporta il testo integrale della clausola e non cumulabile in un'unica spunta generale.
c) Conferma con codice monouso dedicato. La spunta di cui alla lettera b) sarà seguita da una conferma tramite un codice numerico monouso inviato all'indirizzo email associato all'Account, richiesto specificamente per questo passaggio e distinto dal secondo fattore di autenticazione di cui al comma 6.3, quale firma elettronica semplice ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD).
[DA CONFERMARE: data di rilascio delle funzionalità di cui alle lettere b) e c), da definire prima della pubblicazione definitiva del presente documento. Alla data del presente documento tali funzionalità non sono implementate nel flusso di sottoscrizione online.]
29.5 Conseguenze dello stato attuale. Il Fornitore dichiara espressamente che, fino all'attivazione delle funzionalità di cui al comma 29.4, lettere b) e c):
a) le clausole elencate al comma 29.2 sono esposte al rischio concreto di essere ritenute non specificamente approvate ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., e quindi inefficaci nei confronti del Cliente;
b) il Fornitore non deduce dall'accettazione cumulativa di cui al comma 29.4, lettera a), alcuna presunzione di approvazione specifica e non ne eccepisce l'idoneità a tale fine;
c) ove una clausola elencata al comma 29.2 risulti inefficace per difetto di approvazione specifica, essa non è opponibile al Cliente e al rapporto si applicano, in sua sostituzione, le corrispondenti regole di diritto comune, secondo quanto già previsto, per il foro, al comma 28.5. Restano ferme la validità e l'efficacia delle restanti clausole dei presenti Termini, ai sensi del comma 30.1.
29.6 Fondamento del meccanismo. Il meccanismo di cui al comma 29.4, lettere b) e c), recepisce l'orientamento di Cass. civ., sez. III, ord. 20 giugno 2026, n. 20945, secondo cui, nei contratti telematici conclusi tra professionisti, il solo click su una casella di spunta, anche se ripetuto per più clausole, non soddisfa il requisito della specifica approvazione per iscritto richiesto dall'art. 1341, comma 2, c.c., essendo necessaria una firma elettronica riferita alla singola clausola, anche nella forma più leggera disponibile, purché tracciabile, univoca e riferibile con certezza al sottoscrittore.
29.7 Conservazione della prova. Il Fornitore conserva, per ciascun Cliente e per l'intera durata del rapporto oltre al successivo periodo di prescrizione ordinaria, un registro delle accettazioni comprendente, nei limiti di quanto effettivamente registrato dal Servizio: identificativo dell'Account e del sottoscrittore, versione e impronta digitale (hash) del testo accettato, data e ora, indirizzo IP e, una volta attivate le funzionalità di cui al comma 29.4, lettere b) e c), l'elenco delle clausole approvate, il canale e l'esito dell'invio del codice di conferma. Tale registro costituisce riproduzione informatica ai sensi dell'art. 2712 c.c. e documento informatico ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005. [DA CONFERMARE: contenuto effettivo del registro alla data di pubblicazione, tenuto conto di quanto dichiarato ai commi 4.4, lettera b), e 5.5]
29.8 Accordi Enterprise. Nel caso di accordi Enterprise conclusi mediante sottoscrizione individuale, con firma elettronica avanzata o qualificata oppure in forma cartacea, l'approvazione specifica delle clausole di cui al comma 29.2 si intende assorbita dalla sottoscrizione del contratto, a condizione che tali clausole vi siano singolarmente richiamate e separatamente sottoscritte.
30. Disposizioni finali
30.1 Nullità parziale. Se una o più clausole dei presenti Termini fossero dichiarate nulle o inefficaci, le restanti clausole conservano piena validità ed efficacia. Le Parti si impegnano a sostituire la clausola invalida con una disposizione valida che ne persegua, per quanto possibile, la medesima finalità economica e giuridica.
30.2 Comunicazioni. Le comunicazioni relative al contratto sono validamente effettuate: dal Fornitore al Cliente, all'indirizzo email associato all'Account o tramite l'area riservata; dal Cliente al Fornitore, all'indirizzo [email protected] per le questioni contrattuali e commerciali, all'indirizzo [email protected] per le questioni relative al trattamento dei dati personali, e all'indirizzo di posta elettronica certificata [email protected] per le comunicazioni formali, incluse diffide, recessi e contestazioni.
30.3 Intero accordo. I presenti Termini, unitamente all'Informativa Privacy, all'informativa resa ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e a ogni accordo Enterprise scritto, costituiscono l'intero accordo tra le Parti in relazione al Servizio e sostituiscono ogni precedente intesa, scritta o verbale, sul medesimo oggetto.
30.4 Nessuna rinuncia tacita. Il mancato o ritardato esercizio da parte del Fornitore di un diritto previsto dai presenti Termini non costituisce rinuncia al diritto stesso.
30.5 Versione. Il presente documento è la versione 1.0, prima versione dei Termini e Condizioni di Rondine, in vigore dal 19 settembre 2026. Alla medesima data e nella medesima versione 1.0 sono pubblicate l'Informativa Privacy per utenti e clienti e l'informativa resa ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679.
*Documento redatto sulla base dei fatti relativi al prodotto Rondine verificati al 19 settembre 2026 e della ricerca normativa svolta alla medesima data. I punti contrassegnati con [DA CONFERMARE] richiedono un'integrazione informativa, una verifica specialistica o un intervento sul prodotto prima della pubblicazione definitiva, e sono raccolti in un unico elenco condiviso con l'Informativa Privacy e con l'informativa resa ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679. Il presente documento non sostituisce la revisione di un avvocato abilitato, in particolare per la qualificazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto del Credito prepagato di cui all'articolo 10, per la base giuridica del trattamento di cui all'articolo 14 e per l'evoluzione della normativa richiamata, in parte recente o in via di consolidamento alla data di redazione.*